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Sez. 2, Sentenza n. 2030 del 26/06/1971 (Rv. 352679 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - NECESSITA - LIMITI - LIQUIDAZIONE DIFFORME DAL PARERE*
Stato
decisa il 1971-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352679-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - NECESSITA - LIMITI - LIQUIDAZIONE DIFFORME DAL PARERE*

Allorquando la domanda di liquidazione di onorari di un legale sia corredata del parere del consiglio dell' ordine degli avvocati, la relativa decisione richiede una specifica motivazione solo se il giudice ritenga di doversi discostare da tale parere. (V 2750-67, mass n 330283).*

Riferimenti normativi: Legge 25/01/1951 num. 20, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)