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Sez. 1, Sentenza n. 2750 del 16/11/1967 (Rv. 330283 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - FORZA VINCOLANTE - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE DEL PROPRIO DISSENSO DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1967-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330283-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - FORZA VINCOLANTE - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE DEL PROPRIO DISSENSO DA PARTE DEL GIUDICE.*

Il giudice che procede alla liquidazione dell'onorario dovuto all'avvocato dal proprio cliente, non e vincolato dal parere emesso dal consiglio dell'ordine, salvo l'Obbligo di enunciare, sia pur sommariamente, le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsene. (Cfr. 3064-59, 484-63.*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)