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Sez. 1, Sentenza n. 168 del 28/01/1983 Cc. (dep. 30/03/1983) Rv. 158163 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - IN GENERE - MOTIVI - SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - MOTIVI NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI AVVOCATO ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - NECESSITÀ - PRINCIPIO DI AUTODIFESA PROCESSUALE - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158163-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - IN GENERE - MOTIVI - SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - MOTIVI NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI AVVOCATO ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - NECESSITÀ - PRINCIPIO DI AUTODIFESA PROCESSUALE - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'introduzione nell'ordinamento giuridico dello stato delle norme della convenzione europea dei diritti dell'uomo, non ha determinato la tacita abrogazione dell'art. 529, nella parte in cui prescrive che l'imputato può sottoscrivere soltanto i motivi contestuali alla dichiarazione di ricorso. La norma convenzionale concernente l'autodifesa processuale non stabilisce, infatti, le forme ed i limiti della medesima e non si pone, pertanto, in contrasto con quella preesistente nell'ordinamento, che tale Forma e limiti determina. (Conf mass n 141706; (Conf mass n 139230).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)