Sez. 3, Ordinanza n. 1182 del 31/03/1978 Cc. (dep. 10/05/1978) Rv. 139230 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - IN GENERE - MOTIVI - SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI AVVOCATO ISCRITTO ALL'ALBO SPECIALE - ABROGAZIONE PER EFFETTO DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - IN GENERE - MOTIVI - SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI AVVOCATO ISCRITTO ALL'ALBO SPECIALE - ABROGAZIONE PER EFFETTO DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO - ESCLUSIONE.*
L'introduzione nell'ordinamento giuridico dello stato della norma della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali (art 6 n 3 della convenzione, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n 848), secondo cui ogni accusato ha un particolare diritto a difendersi da se o ad avere l'assistenza di un difensore di sua scelta, non ha determinato la tacita abrogazione della norma di cui all'art 529 cod proc pen; infatti, a prescindere dalla natura programmatica (o di principio) della norma introdotta, non e ravvisabile incompatibilita fra l'oggetto di essa e quello della norma preesistente, e cio per il rilievo che il principio della difesa personale, anche attraverso l'Esercizio del diritto d'impugnazione, e assicurato con la norma che consente all'imputato di esprimere tale Forma di difesa contestualmente alla dichiarazione di ricorso per Cassazione, mentre nell'art 529 e disciplinato l'Esercizio della difesa tecnica, che, per il giudizio di Cassazione, l'ordinamento ha inteso assoggettare ad un requisito di particolare rigore; peraltro, la norma convenzionale relativa all'autodifesa processuale non stabilisce le forme e i limiti della medesima e pertanto non si pone in contrasto con quella preesistente nell'ordinamento che tale Forma e tali limiti determina.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)