Sez. 1, Ordinanza n. 4313 del 18/10/2000 Cc. (dep. 01/02/2001) Rv. 218396 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Invito rivolto alla parte ad appellare un provvedimento interinale, impugnabile solo congiuntamente alla sentenza - Indebita manifestazione del convincimento prima della decisione - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
Non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 37 lett. b)- cod. proc. pen. l'invito, rivolto dal giudice al difensore, all'esito di una discussione su un provvedimento di mancata ammissione di una contestazione al testimone, a proporre appello, in quanto dalla circostanza che tale rimedio sia comune e contestuale alla sentenza che definisce il giudizio non deriva l'indebita anticipazione di un esito sfavorevole della sentenza stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)