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Sez. L, Sentenza n. 2654 del 02/04/1990 (Rv. 466337 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RELATIVO ONERE PROBATORIO DELLA PARTE IMPUGNANTE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1990-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466337-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RELATIVO ONERE PROBATORIO DELLA PARTE IMPUGNANTE - OGGETTO.*

A norma dell'art. 2697 cod. civ. la parte che l'impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. ha l'Onere di dimostrare - attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione - che questa è avvenuta entro l'anno precedente l'atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le è stata notificata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)