Sez. L, Sentenza n. 2654 del 02/04/1990 (Rv. 466337 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RELATIVO ONERE PROBATORIO DELLA PARTE IMPUGNANTE - OGGETTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RELATIVO ONERE PROBATORIO DELLA PARTE IMPUGNANTE - OGGETTO.*
A norma dell'art. 2697 cod. civ. la parte che l'impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. ha l'Onere di dimostrare - attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione - che questa è avvenuta entro l'anno precedente l'atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le è stata notificata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)