Sez. 1, Sentenza n. 19072 del 23/09/2004 (Rv. 578423 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Notifica della sentenza impugnata - Onere della prova - Spettanza - All'impugnante - Esclusione - Alla controparte - Sussistenza - Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Applicabilità del principio. .
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
In tema di impugnazioni, se è vero che è onere dell'impugnante dare la prova della tempestività dell'impugnazione, tuttavia, a norma dell'art. 2697 cod. civ., la parte che nell'impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. ha solo l'onere di dimostrare - attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione - che questa è avvenuta entro l'anno precedente l'atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le sia stata notificata (prova negativa impossibile, non prevedendo il sistema processuale l'annotazione, sull'originale della sentenza, della sua notificazione, ma solo - all'art. 123 disp. att. cod. proc. civ. - della sua eventuale impugnazione), mentre incombe alla parte cui sia stato notificato un atto di impugnazione entro il predetto termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine breve e l'avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione. Tale principio si applica anche anche all'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, con riguardo al termine breve di cui all'art. 18 legge fall.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 325, Cod. Civ. art. 327, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)