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Sez. 1, Sentenza n. 9530 del 12/11/1994 (Rv. 488556 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI | Polizia tributaria - Accesso in locali sede di uffici di società commerciale - Autorizzazione della competente Procura della Repubblica - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488556-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI

In tema di IVA, l'autorizzazione della competente Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, istitutivo dell'I.V.A., con disposizione corrispondente a quella dell'art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in tema di imposte sui redditi, è richiesta soltanto per l'accesso della polizza tributaria in locali adibiti ad uso esclusivamente abitativo, mentre resta esclusa per l'accesso della polizia tributaria in locali nei quali abbiano sede gli uffici di società commerciale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)