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Sez. 4, Sentenza n. 5061 del 13/01/2010 Ud. (dep. 09/02/2010) Rv. 246647 - 01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Omessa trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246647-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

È inammissibile il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuta remissione di querela) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma secondo, C.d.S., potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Cod. Strada art. 221 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)