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Sez. 4, Sentenza n. 6528 del 09/01/2018 Cc. (dep. 09/02/2018) Rv. 272207 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Omessa trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2018-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272207-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Cod. Pen. art. 168 ter com. 2, Cod. Strada art. 220 com. 4, Cod. Strada art. 221 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)