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Sez. 3, Sentenza n. 27417 del 01/04/2014 Ud. (dep. 24/06/2014) Rv. 259188 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Possibilità di presentare nuovi documenti - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2014-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259188-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)