Sez. 3, Sentenza n. 20068 del 15/04/2025 Ud. (dep. 29/05/2025) Rv. 288064-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nuovi documenti - Produzione - Esclusione - Eccezione - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione dei modelli F24 attestanti l'avvenuto pagamento di debiti tributari ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, norma più favorevole, applicabile pertanto anche a fatti pregressi).
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. G), Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173 art. 90 com. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)