Sez. 6, Sentenza n. 7931 del 06/05/1981 Ud. (dep. 04/08/1981) Rv. 150104 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - DIFFERENZE.*
I reati di concussione e corruzione, pur avendo in comune la qualità del soggetto attivo, l'abuso di essi e il fine dell'indebito profitto, si differenziano per il fatto che nella corruzione colui che dà o promette non è vittima - sia pure interessata o eventualmente disonesta - né di errore né di "metus pubblicae potestatis" ed agisce su un piano di parità nel concludere col pubblico ufficiale infedele un negozio giuridico illecito a danno della pubblica amministrazione, mentre nella concussione la volontà del privato è viziata dal prepotere su di essa esercitato dal pubblico ufficiale attraverso la costrizione o l'induzione in errore dallo stesso operate.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)