Sez. 1, Sentenza n. 603 del 09/04/1968 Ud. (dep. 21/09/1968) Rv. 109159 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE -INAPPLICABILITA - ECCEZIONI.*
REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE -INAPPLICABILITA - ECCEZIONI.*
L'attenuante di cui al n. 2 dell'art. 62 cod.pen., e normalmente inapplicabile al delitto di rissa, perche questa si risolve in una contemporanea e reciproca provocazione e quindi le violenze commesse durante il suo svolgimento sono determinate da impulsi non identificabili con la reazione ad un fatto ingiusto altrui. Tale regola peraltro non ha carattere assoluto, non potendosi escludere la sussistenza della attenuante quando sia perfettamente identificabile lo stato di reazione iraconda all'altrui fatto ingiusto dal quale derivi la partecipazione alla contesa. (Conf. 103522, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 588 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)