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Sez. 1, Sentenza n. 1352 del 07/11/1966 Ud. (dep. 24/02/1967) Rv. 103522 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA O L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - CIRCOSTANZE - PROVOCAZIONI - INAPPLICABILITA - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1966-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103522-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA O L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - CIRCOSTANZE - PROVOCAZIONI - INAPPLICABILITA - ECCEZIONI.*

L'attenuante prevista dall'art 62 n 2 cod pen e normalmente inapplicabile al delitto di cui all'art 588 dello stesso codice, poiche la rissa si risolve in una contemporanea e reciproca provocazione, e quindi i reati commessi durante lo svolgimento della contesa sono determinati da impulsi non identificabili con la reazione ad un fatto ingiusto altrui. Tale regola, peraltro, non ha carattere assoluto, non potendosi escludere che in qualche situazione particolare lo stato d'animo di chi aggredisce per primo sia oggettivamente e soggettivamente identico a quello di colui che reagisce ad un altrui fatto ingiusto, come nel caso in cui l'aggressione che determina la rissa sia preceduta e cagionata da una perentoria e tracotante pretesa, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)