diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3409 del 20/10/1975 (Rv. 377565 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE CENTRALE - QUESTIONI NUOVE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377565-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE CENTRALE - QUESTIONI NUOVE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per Cassazione avverso la decisione della commissione centrale delle imposte ha lo stesso contenuto e gli stessi limiti di quello concesso contro la sentenza del giudice ordinario, col conseguente divieto di proporre questioni nuove non rilevabili d'ufficio o richiedenti nuove indagini. (nella specie, e stata dichiarata improponibile la censura contro una decisione della commissione centrale, con cui per la prima volta si assumeva la nullita dell'ingiunzione di pagamento firmata dal cassiere anziche dal direttore dell'ufficio del registro). (V 1684/68, mass n 333503).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)