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Sez. 1, Sentenza n. 1684 del 04/06/1968 (Rv. 333503 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE- COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO EX ART. 111 COST. PROPOSTO DA CHI NON E STATO PARTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333503-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE- COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO EX ART. 111 COST. PROPOSTO DA CHI NON E STATO PARTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPROPONIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione contro la decisione della commissione centrale delle imposte, in quanto da luogo ad un vero e proprio giudizio di impugnazione e, quindi, ad una fase ulteriore del giudizio svoltosi avanti alle commissioni tributarie, non puo essere proposto da colui che avanti a queste non sia stato parte. (V. 232-64, 1949-61).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)