Sez. 1, Sentenza n. 1684 del 04/06/1968 (Rv. 333503 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE- COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO EX ART. 111 COST. PROPOSTO DA CHI NON E STATO PARTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPROPONIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE- COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO EX ART. 111 COST. PROPOSTO DA CHI NON E STATO PARTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPROPONIBILITA.*
Il ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione contro la decisione della commissione centrale delle imposte, in quanto da luogo ad un vero e proprio giudizio di impugnazione e, quindi, ad una fase ulteriore del giudizio svoltosi avanti alle commissioni tributarie, non puo essere proposto da colui che avanti a queste non sia stato parte. (V. 232-64, 1949-61).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)