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Sez. 5, Sentenza n. 2544 del 20/02/2003 (Rv. 560594 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di appello - Questioni ed eccezioni non riproposte - Art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Portata - Questioni implicitamente non accolte perché ritenute dal primo giudice assorbite - Inclusione.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560594-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non solo le questioni e le eccezioni respinte, ma anche quelle non esaminate, perché ritenute assorbite dal primo giudice, debbono intendersi rinunciate, quando in appello non siano specificamente riproposte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)