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Sez. 5, Sentenza n. 16049 del 29/07/2005 (Rv. 583727 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado - Esame in appello - Condizioni - Ragioni poste a base dell'atto impositivo impugnato - Esame in appello - Specifica riproposizione da parte dell'ufficio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583727-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di processo tributario, la regola stabilita dall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, deve essere coordinata col principio regolatore di detto processo, che è - almeno per quanto riguarda la sua introduzione - un processo d'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazione finanziaria indicati nell'art. 19 del citato d.lgs. Ne consegue che le ragioni poste a base dell'atto impositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza che l'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere di riproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazione stessa. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si denunciava l'inammissibilità dell'appello dell'ufficio, per non avere lo stesso riproposto le ragioni poste a base della pretesa fiscale, rilevando come, nella specie, l'ufficio avesse comunque espressamente ribadito la richiesta di conferma dell'atto impugnato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)