Sez. 3, Sentenza n. 328 del 02/02/1973 (Rv. 362252 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA LE INADEMPIENZE - DETERMINAZIONE - DATO CRONOLOGICO - INSUFFICIENZA - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA LE INADEMPIENZE - DETERMINAZIONE - DATO CRONOLOGICO - INSUFFICIENZA - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI - NECESSITA.*
In tema di inadempimento riguardante un contratto a prestazioni corrispettive, il giudice non deve considerare l'elemento cronologico caratterizzante la dedotta inadempienza, ma procedere ad un esame analitico e comparativo del comportamento di ciascuna delle parti contraenti al fine di cogliere nella successione logica e non cronologica dei fatti il nesso causale idoneo ad identificare nel comportamento di un contraente le premesse logiche dell'autotutela prevista dall'art 1460 cod civ nei limiti della sua adeguatezza e proporzionalita. (Conf 205/69, mass n 338135).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)