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Sez. 3, Sentenza n. 205 del 23/01/1969 (Rv. 338135 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - RAPPORTO DI PREVALENZA TRA LE INADEMPIENZE - DETERMINAZIONE - DATO CRONOLOGICO - INSUFFICIENZA - VALUTAZIONE COMPARATORIA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI - NECESSITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1969-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338135-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - RAPPORTO DI PREVALENZA TRA LE INADEMPIENZE - DETERMINAZIONE - DATO CRONOLOGICO - INSUFFICIENZA - VALUTAZIONE COMPARATORIA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI - NECESSITA - ESTREMI.*

Allorche le prestazioni inadempiute siano corrispettive, il giudice non deve aver riguardo soltanto al dato cronologico delle inadempienze ma deve procedere ad un esame analitico o comparativo del comportamento di ciascuna delle parti contraenti al fine di cogliere nella successione logica e non solo cronologica dei fatti di inadempienza il nesso causale che conduca ad identificare nel comportamento di un contraente le premesse logiche dell'invocata autotutela ex art 1460 cod civ nei limiti dell'adeguatezza e della proporzionalita. (V sentenze n 2986-67, massima n 330685 n 2812-67, massima n 330381 n 1337-67, massima n 327918 n 820-67, massima n 326923 n 366-67, massima n.326257 n 285-67, massima n 326087).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)