Sez. 3, Sentenza n. 3145 del 12/04/1990 (Rv. 466660 - 01)
DEPOSITO - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - AZIONE DEL DEPOSITANTE PER IL RISARCIMENTO DANNI SUBITO DALL'AUTOVEICOLO DEPOSITATO - ONERE PROBATORIO DEL DEPOSITANTE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ FINO A CONCORRENZA DEL VALORE DELLA COSA - ECCEZIONE DEL DEPOSITARIO - ONERE PROBATORIO DELLO STESSO.*
DEPOSITO - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - AZIONE DEL DEPOSITANTE PER IL RISARCIMENTO DANNI SUBITO DALL'AUTOVEICOLO DEPOSITATO - ONERE PROBATORIO DEL DEPOSITANTE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ FINO A CONCORRENZA DEL VALORE DELLA COSA - ECCEZIONE DEL DEPOSITARIO - ONERE PROBATORIO DELLO STESSO.*
Il depositante, che agisca per il risarcimento del danno subito dalla cosa (nella specie, autoveicolo) in conseguenza della sua non diligente custodia imputabile al depositario e chiede la condanna di questi al rimborso delle spese affrontate per ripararla, è tenuto a provare - oltre la responsabilità del depositario - l'entità della spesa sopportata, mentre è Onere del depositario dare la prova che la cosa affidatagli aveva un valore minore, ove eccepisca la limitazione della sua responsabilità sino a concorrenza del valore della cosa, trattandosi di eccezione in senso proprio quale fatto limitativo del diritto ex adverso azionato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)