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Sez. 3, Sentenza n. 3145 del 12/04/1990 (Rv. 466660 - 01)

DEPOSITO - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - AZIONE DEL DEPOSITANTE PER IL RISARCIMENTO DANNI SUBITO DALL'AUTOVEICOLO DEPOSITATO - ONERE PROBATORIO DEL DEPOSITANTE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ FINO A CONCORRENZA DEL VALORE DELLA COSA - ECCEZIONE DEL DEPOSITARIO - ONERE PROBATORIO DELLO STESSO.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466660-01

DEPOSITO - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - AZIONE DEL DEPOSITANTE PER IL RISARCIMENTO DANNI SUBITO DALL'AUTOVEICOLO DEPOSITATO - ONERE PROBATORIO DEL DEPOSITANTE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ FINO A CONCORRENZA DEL VALORE DELLA COSA - ECCEZIONE DEL DEPOSITARIO - ONERE PROBATORIO DELLO STESSO.*

Il depositante, che agisca per il risarcimento del danno subito dalla cosa (nella specie, autoveicolo) in conseguenza della sua non diligente custodia imputabile al depositario e chiede la condanna di questi al rimborso delle spese affrontate per ripararla, è tenuto a provare - oltre la responsabilità del depositario - l'entità della spesa sopportata, mentre è Onere del depositario dare la prova che la cosa affidatagli aveva un valore minore, ove eccepisca la limitazione della sua responsabilità sino a concorrenza del valore della cosa, trattandosi di eccezione in senso proprio quale fatto limitativo del diritto ex adverso azionato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)