Sez. 3, Sentenza n. 15490 del 11/06/2008 (Rv. 603768 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Onere della prova - Riparto - Criteri - Preesistenza dei danni alla consegna - Relativa prova - Onere gravante sul depositario - Sussistenza.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Il depositante, il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, in giudizio ha il solo onere di provare l'esistenza del contratto e dei danni, mentre è onere del depositario dimostrare che questi ultimi preesistevano alla consegna, ovvero non siano da attribuirsi a propria responsabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)