diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2160 del 26/03/1983 (Rv. 427021 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - DOCUMENTI - PRODUZIONE - TERMINI - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITÀ OLTRE L'UDIENZA FISSATA PER LA DISCUSSIONE - ESCLUSIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427021-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - DOCUMENTI - PRODUZIONE - TERMINI - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITÀ OLTRE L'UDIENZA FISSATA PER LA DISCUSSIONE - ESCLUSIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

I termini per la produzione di documenti, previsti per l'attore e per il convenuto rispettivamente dagli artt. 415, primo comma, e 416, terzo comma, cod. proc. civ., sono stabiliti esclusivamente a tutela degli interessi delle parti, per cui la tardività dell'esibizione e del deposito dei documenti medesimi, se non eccepita all'udienza fissata per la discussione della causa (art. 420 cod. proc. civ.), non è più deducibile utilmente, né può essere rilevata dal giudice, dovendo ritenersi che la parte interessata abbia tacitamente rinunciato a far valere qualsiasi nullità correlata all'inosservanza dei termini suddetti. (Conf 5076/80, mass n 408933).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)