Sez. L, Sentenza n. 5076 del 03/09/1980 (Rv. 408933 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - TERMINI - INOSSERVANZA - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - TARDIVITA - SANATORIA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - TERMINI - INOSSERVANZA - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - TARDIVITA - SANATORIA.*
I termini per la produzione di documenti, previsti per l'attore e per il convenuto rispettivamente dagli artt 415, primo comma, e 416, terzo comma, cod proc civ (nuovo testo), sono stabiliti esclusivamente a tutela degli interessi delle parti; pertanto, la tardivita dell'esibizione e del deposito dei documenti medesimi, se non eccepita nell'udienza fissata per la decisione della causa (art 420 cod proc civ), non e piu deducibile utilmente, ne puo essere rilevata dal giudice, dovendo ritenersi che la parte interessata abbia tacitamente rinunciato a far valere qualsiasi nullita correlata alla inosservanza dei termini suddetti. (V 2856/78, mass n 392284; (V 1209/77, mass n 304877).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)