Sez. 5, Sentenza n. 5317 del 17/09/2014 Ud. (dep. 04/02/2015) Rv. 262226 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Vendita di merce sottocosto - Integrazione del reato di bancarotta per distrazione - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, la vendita di merce sottocosto, realizzando scopi funzionali all'attività della società, attraverso operazioni economiche, comunque, coerenti con l'attività aziendale, integra il reato di bancarotta per distrazione ove ricorra l'ulteriore elemento della sistematica e preordinata vendita sottocosto o, comunque, in perdita di beni aziendali.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)