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Sez. 5, Sentenza n. 44103 del 27/06/2016 Ud. (dep. 18/10/2016) Rv. 268206 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Trasformazione di beni del patrimonio sociale - Reato - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268206-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, l'operazione economica che trasformi beni patrimoniali della società dichiarata fallita, può integrare la condotta di bancarotta fraudolenta qualora non avvenga nel rispetto dei valori di mercato, ovvero sia funzionale a rendere più difficoltosa la futura liquidazione del patrimonio aziendale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la natura dissipatoria alla stipula di un contratto di acquisto di un terreno edificabile da parte del rappresentante di una società dichiarata fallita, rilevando come l'operazione, compatibile con l'oggetto sociale, si fosse risolta nella mera immobilizzazione di risorse liquide in un bene acquistato ad un prezzo congruo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)