Sez. 3, Ordinanza n. 15993 del 07/06/2024 (Rv. 671266-01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Rito del lavoro - Trattazione scritta - Art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020 - Omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell’udienza - Equivalenza alla mancata lettura del dispositivo - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - In genere.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)
Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C.
ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanche telematicamente).
Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)