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Sez. 3, Ordinanza n. 23214 del 14/07/2026 (Rv. 679307-01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Rito del lavoro - Trattazione scritta - Provvedimento di fissazione contenente precisazione dell'adozione della
Stato
decisa il 2026-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679307-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

decisione fuori udienza - Programma decisionale espressamente derogatorio dell’art. 437, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Eccezione della parte interessata con la nota telematica - Necessità - Omissione - Sanatoria.

132178 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE In genere.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

Nel rito del lavoro, nel caso in cui, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, il giudice preannunci l'adozione di un programma decisionale derogatorio delle forme dell'art. 437, comma 1, c.p.c., la parte interessata è tenuta ad eccepire la nullità di tale procedimento decisionale con la nota telematica predisposta per la fissata udienza, ex art. 157, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può essere fatta valere in sede di impugnazione. (Nella specie, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta "emergenziale" innanzi la Corte d'appello prevedeva espressamente che la decisione sarebbe stata adottata "fuori udienza" e non, come richiesto dall'art. 437 c.p.c., con la pronuncia del dispositivo ed il suo deposito telematico lo stesso giorno).

Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)