diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 18/04/2025 (Rv. 674289-01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE | Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale - Necessità - Controversie in materia di regolazione del mercato e di diritto dell’economia - Criterio di maggior rigore - Ragioni. PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674289-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di prova presuntiva, l'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione, che non lo sia, può configurare un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale; tale principio si declina, con maggior rigore, nelle controversie in materia di regolazione del mercato e del diritto dell'economia, ove l'intervento giudiziale, nell'apprezzamento della prova, non deve essere vincolato dalla "tipizzazione" di precostituite fattispecie applicative, dovendosi, invece, esplicare nella libertà di adattamento della regola generale al caso concreto.

Cod. Civ. art. 2729, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)