Sez. T, Ordinanza n. 6968 del 23/03/2026 (Rv. 678650-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Sentenza di secondo grado - Duplice motivazione in rito e in merito - Impugnazione delle sole statuizioni di merito - Conseguenze - Inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione - Fondamento - Fattispecie. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
Nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia rigettato l'appello con una doppia motivazione, involgente profili di inammissibilità e di merito, che non possa ritenersi in nessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbene debba escludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato della potestas iudicandi, l'impugnazione delle sole parti afferenti al merito rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione, in quanto, essendo divenuta definitiva l'autonoma statuizione in rito non impugnata, non potrebbe comunque giungersi all'annullamento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una sentenza di secondo grado contenente, al contempo, statuizioni di inammissibilità dell'appello per un vizio della relativa notificazione e di rigetto nel merito dell'impugnazione, censurava unicamente queste ultime).
Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)