Sez. 2, Sentenza n. 4388 del 05/08/1985 (Rv. 441855 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - FINALITÀ - ONERE DELLA PROVA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - FINALITÀ - ONERE DELLA PROVA.*
In tema di garanzia per vizi della cosa compravenduta, la riduzione del prezzo perseguita con l'actio quanti minoris ha lo scopo di risarcire al compratore l'interesse negativo costituito dalla differenza di valore determinata dal vizio della cosa, ristabilendo l'equilibrio economico delle prestazioni contrattuali. Pertanto, come nel caso di qualsiasi Azione risarcitoria, grava su chi deduce l'esistenza dei vizi della cosa l'Onere di provarne l'effettiva sussistenza dei medesimi. (V 42/68, mass n 330847).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)