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Sez. 3 - , Ordinanza n. 11233 del 09/05/2017 (Rv. 644194 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Articolo contenente inesattezze - Idoneità a ledere l'altrui reputazione - Accertamento demandato al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti – Successivi accertamenti giudiziali – Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644194-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

Qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l’altrui reputazione, senza che assuma rilievo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale, atteso che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la rilevanza, ai fini diffamatori, della notizia concernente l’esistenza, a carico del ricorrente, di una accusa di concussione, in luogo di abuso d’ufficio, trattandosi, in entrambi i casi, di gravi reati contro la P.A., idonei a legittimare la misura custodiale, tenuto anche conto che l'abuso era stato contestato con l'aggravante, nella formulazione allora vigente, di aver commesso il fatto per procurare ai soggetti accusati di concussione un ingiusto vantaggio patrimoniale, ciò incrementando il disvalore dell'accusa; tale conclusione, peraltro, non poteva ritenersi incisa dal successivo sviluppo processuale, che aveva portato alla assoluzione del ricorrente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)