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Sez. 3, Sentenza n. 23468 del 19/11/2010 (Rv. 615778 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Articolo contenente inesattezze - Idoneità a ledere l'altrui reputazione - Accertamento demandato al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615778-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

Qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito con la quale era stata esclusa la responsabilità dell'autore di un articolo in cui si affermava essere stato rinviato a giudizio per fatti gravi un parlamentare, in realtà solo sottoposto ad indagini per gli stessi fatti, tenuto conto che per la gravità dei fatti contestati e per gli elevati incarichi istituzionali rivestiti dal predetto, il giudizio negativo indotto nel lettore era conseguenza delle vicende giudiziarie in corso da tempo a carico del parlamentare e non dell'inesattezza terminologica - indagato/rinviato a giudizio - in cui era incappato l'autore dell'articolo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)