Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 13/03/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 205849 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature - Titolarità dell'ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione - Approvazione dell'impianto - Leggi: Ritenuta autorizzazione degli scarichi - Sussistenza - Riferimento anche a scarichi produttivi provenienti da insediamenti di proprietà pubblica - Esclusione.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'art. 9 della legge n. 319 del 1976 come modificato dall'art. 6 della legge 17 maggio 1995 n. 172 di conversione con modificazioni del D.L. 17 marzo 1995 n. 79 si riferisce agli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione, i quali si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto e non ad altri scarichi ad esempio produttivi provenienti da insediamenti di proprietà pubblica. La natura speciale della norma non consente chiaramente interpretazioni analogiche "in bonam partem", del resto escluse dalla necessità di evitare ulteriori disparità di trattamento tra pubblici amministratori e tutti gli altri soggetti obbligati e dalle peculiarità degli scarichi delle pubbliche fognature, le cui caratteristiche sono a base della nuova disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)