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Sez. 3, Sentenza n. 1263 del 13/03/1997 Cc. (dep. 10/05/1997) Rv. 208036 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Art.3 D.L. n.79 del 1995 conv. in legge n.172 del 1995 - Inapplicabilità di sanzioni nei confronti di pubblici amministratori - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragione.
Stato
decisa il 1997-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208036-01

ACQUE

È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art.3 D.L. 17 marzo 1995, n.79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n.172, che ha sostituito il terzo comma dell'art.21 legge 10 maggio 1976, n.319, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, dedotta per violazione dell'art.3 della Costituzione sull'assunto della disparità di trattamento fra amministratori pubblici e privati. Ciò per la diversità della posizione delle due categorie di amministratori, poiché quelli privati, in assenza delle condizioni che assicurino la regolarità dello sversamento, hanno sempre la possibilità di decidere autonomamente se effettuare o meno tale attività da cui discendono conseguenze penali; invece l'amministratore pubblico, che disponga di un progetto esecutivo cantierabile finalizzato alla depurazione delle acque, a meno che non sia "aliunde" responsabile della mancata realizzazione dell'opera pubblica, nelle more dell'attivazione non ha il potere di interrompere il servizio che genera il flusso dell'acqua da depurare.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 art. 3 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)