Sez. L, Sentenza n. 958 del 02/02/1988 (Rv. 457305 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune, non resi efficaci erga omnes in forza dei decreti delegati previsti dalla legge n. 741 del 1959, è devoluta al giudice del merito, mentre il Sindacato di legittimità è limitato al vaglio della correttezza e dell'adeguatezza della motivazione, di guisa che i contratti suddetti non possono essere sottoposti a diretto esame interpretativo da parte della Corte di Cassazione, alla quale possono essere denunciati soltanto eventuali vizi, logici e giuridici, di motivazione o la violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando l'art. 6 del contratto integrativo aziendale 18 ottobre 1974 per i dipendenti della cassa di risparmio di foligno e l'art. 4 CCNL 12 luglio 1973 - aveva rigettato la domanda di un lavoratore con qualifica di commesso diretta al riconoscimento del passaggio automatico alla qualifica di impiegato per il fatto di aver conseguito il titolo di diploma di scuola media superiore). (V 7101/86, mass n 449187; (V 5219/86, mass n 447814).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 12/07/1973 num. 4, Contr. Coll. 18/10/1974 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)