Sez. L, Sentenza n. 5219 del 26/08/1986 (Rv. 447814 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE - AUTONOMA RILEVANZA DEL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE - AUTONOMA RILEVANZA DEL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Al fine del riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), all'inquadramento nella categoria o qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, non svolge autonoma Rilevanza il possesso di un titolo di studio, ove questo, pur previsto dalla disciplina collettiva, non sia richiesto da norme inderogabili di legge per lo svolgimento di determinate attività. (V 3432/85, mass n 441087; (V 5273/84, mass n 437008; (V 5093/83, mass n 429954).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)