Sez. L, Sentenza n. 221 del 14/01/1987 (Rv. 449986 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - AZIONE LOGORANTE ESERCITATA SULLO ORGANISMO DEL LAVORATORE DALLE CONDIZIONI DEL LAVORO SVOLTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - AZIONE LOGORANTE ESERCITATA SULLO ORGANISMO DEL LAVORATORE DALLE CONDIZIONI DEL LAVORO SVOLTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La "causa violenta", richiesta, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, consiste in un fattore che opera dall'esterno, con Azione intensa e concentrata nel tempo. È, pertanto, da escludere l'indennizzabilità di un evento dannoso ricollegabile all'Azione logorante esercitata sull'organismo del lavoratore dalle gravose e disagevoli condizioni del lavoro svolto, trattandosi di elemento ad effetto graduale e cronologicamente diluito. (principio affermato in relazione allo "stress" subito, da un autista autotrasportatore, per un viaggio lungo e compiuto in difficili condizioni ambientali). (V 1998/84, mass n 434068; (V 6674/83, mass n 431397).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)