Sez. 3, Sentenza n. 21321 del 28/04/2011 Ud. (dep. 27/05/2011) Rv. 250481 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Esercizio di impianto - Emissioni tecnicamente convogliabili - Reato - Configurabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Integra il reato previsto dall'art. 24 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, l'attivazione ed il successivo esercizio, senza autorizzazione, di un impianto da cui promanino emissioni atmosferiche inquinanti "tecnicamente convogliabili" ai sensi del d.P.C.M. 21 luglio 1989, come modificato dal d.P.R. 25 luglio 1991, n. 175. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui l'impianto era utilizzato per la lavorazione di granaglie in violazione delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia riguardanti il magazzino ove le stesse erano depositate ed imposte per contenere le emissioni di fumi, polveri ed esalazioni, ha precisato che l'accertamento della convogliabilità è questione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata).
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 CORTE COST., DPR 25/07/1991 num. 175 CORTE COST., DPCM 21/07/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)