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Sez. 3, Sentenza n. 40944 del 30/09/2005 Ud. (dep. 11/11/2005) Rv. 232361 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Disposizioni di cui al decreto n. 203 del 1998 - Ambito di riferibilità - Soli impianti industriali ex art. 2195 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232361-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

L'inquinamento atmosferico disciplinato dal d.P.R. 24 maggio 1998 n. 203 non è limitato alla salubrità dell'aria ed al controllo delle emissioni atmosferiche originate dai soli impianti qualificabili quali industriali ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., ma si estende a qualsiasi impianto che può dare luogo ad emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto n. 203.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1998 num. 203 art. 1, DPCM 21/07/1989, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)