Sez. 3, Sentenza n. 40944 del 30/09/2005 Ud. (dep. 11/11/2005) Rv. 232361 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Disposizioni di cui al decreto n. 203 del 1998 - Ambito di riferibilità - Soli impianti industriali ex art. 2195 cod. civ. - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'inquinamento atmosferico disciplinato dal d.P.R. 24 maggio 1998 n. 203 non è limitato alla salubrità dell'aria ed al controllo delle emissioni atmosferiche originate dai soli impianti qualificabili quali industriali ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., ma si estende a qualsiasi impianto che può dare luogo ad emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto n. 203.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1998 num. 203 art. 1, DPCM 21/07/1989, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)