Sez. 3, Sentenza n. 7325 del 17/07/1990 (Rv. 468261 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - EFFETTI - RIFIUTO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - RIMEDI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - EFFETTI - RIFIUTO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - RIMEDI.*
Il titolare della prelazione agraria, il quale, a seguito dell'Esercizio del relativo diritto, si è sostituito al terzo nel contratto preliminare concluso con il proprietario del fondo offerto in vendita, può nell'ipotesi in cui quest'ultimo si rifiuti di stipulare il contratto definitivo, esperire il rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ., senza che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il terzo già promissario acquirente del fondo. (contra 3325/83, mass n 428219).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)