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Sez. 3, Sentenza n. 3325 del 14/05/1983 (Rv. 428219 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - NOZIONE - NOTIFICAZIONE DI TALE PROPOSTA - ACCETTAZIONE DEL COLTIVATORE - EFFETTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEL FONDO - RIFIUTO DI STIPULAZIONE DEL ROGITO NOTARILE DA PARTE DELL'ALIENANTE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA GIÀ INTERVENUTA COMPRAVENDITA - SUFFICIENZA - GIUDIZIO EX ART. 2932 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428219-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - NOZIONE - NOTIFICAZIONE DI TALE PROPOSTA - ACCETTAZIONE DEL COLTIVATORE - EFFETTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEL FONDO - RIFIUTO DI STIPULAZIONE DEL ROGITO NOTARILE DA PARTE DELL'ALIENANTE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA GIÀ INTERVENUTA COMPRAVENDITA - SUFFICIENZA - GIUDIZIO EX ART. 2932 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di prelazione agraria, l'espressione "proposta di alienazione" - che il proprietario deve notificare, ai sensi dello art. 8, quarto comma, della legge 26 maggio 1965 n. 590 (nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 14 agosto 1971 n. 817), al coltivatore diretto, trasmettendogli il preliminare di compravendita stipulato col terzo - è adoperata nel suo significato tecnico di progetto d'alienazione, completo in tutti i suoi estremi ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., cioè di dichiarazione negoziale recettizia destinata ad integrarsi con l'eventuale accettazione del coltivatore; la quale, una volta conosciuta dal proponente, determina l'incontro delle volontà del proprietario e del coltivatore stesso, con la conseguente conclusione del contratto di compravendita del fondo, ancorché l'efficacia di questo resti sospesa fino al pagamento del prezzo nel termine legislativamente previsto e con l'ulteriore conseguenza che - qualora l'alienante rifiuti di stipulare il rogito notarile - la domanda giudiziale del coltivatore non deve essere diretta all'esecuzione dell'Obbligo di concludere il contratto (ex art. 2932 cod. civ.), bensì all'accertamento della già intervenuta compravendita. (Conf 5617/81, mass n 416335 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2932, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)