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Sez. L - , Sentenza n. 19632 del 24/07/2018 (Rv. 649985 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione generica per una parte dell’addebito - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649985-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di licenziamento disciplinare, ove la contestazione sia stata formulata in maniera generica per una parte dell'addebito, è corretto l'operato del giudice di merito che abbia valutato, ai fini della verifica circa la legittimità, o meno, della sanzione, solo i fatti specificamente contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati. (Nella specie, ritenuta la contestazione specifica in relazione alla condotta di "alterazione manuale delle timbrature delle presenze" e generica in ordine al conseguente fine di vantaggio - non potendosi evincere quali fossero le alterazioni da ricollegare ad un fraudolento occultamento dell'assenza dal luogo di lavoro -, il licenziamento è stato riconosciuto illegittimo perché sproporzionato ed applicata la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, st. lav. riformulato).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)