Sez. L - , Sentenza n. 13667 del 30/05/2018 (Rv. 648786 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Contestazione dell'addebito - Funzione - Specificità - Necessità - Natura - Atto unilaterale - Interpretazione - Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di licenziamento disciplinare, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità; l'apprezzamento di tale requisito - da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata. (Nella specie, è stato escluso che una lettera finalizzata ad ottenere una dichiarazione di inesistenza della situazione di incompatibilità segnalata con esposto anonimo potesse integrare una valida contestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)