Sez. 4, Sentenza n. 5004 del 24/03/1998 Ud. (dep. 28/04/1998) Rv. 210620 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI - ARRESTATO IN FLAGRANZA | Convalida da parte del G.I.P. - Sindacabilità della legittimità dell'arresto da parte del giudice del dibattimento - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI - ARRESTATO IN FLAGRANZA
L'instaurazione del giudizio direttissimo a seguito di arresto definitivamente convalidato dal G.I.P. rende indiscutibile nelle fasi del giudizio di merito la sussistenza del presupposto di ammissibilità del giudizio medesimo, sicché non dovrà e non potrà essere il giudice del dibattimento o quello delle impugnazioni a poter giudicare (ed eventualmente escludere) la legittimità dell'arresto ormai definitivamente sancita nella sede propria e dal giudice a ciò deputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)