Sez. 3 - , Sentenza n. 36945 del 22/02/2019 Ud. (dep. 03/09/2019) Rv. 276886 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI - ARRESTATO IN FLAGRANZA | Convalida dell’arresto - Vizio di costituzione delle parti - Effetti sul successivo giudizio direttissimo - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI - ARRESTATO IN FLAGRANZA
La mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto preclude la rilevabilità, nel corso del successivo giudizio direttissimo, della nullità relativa alla costituzione delle parti e dell'invalidità derivata degli atti compiuti nell'udienza di convalida. (In motivazione, la Corte ha osservato che la fase della convalida dell'arresto è del tutto autonoma rispetto a quelle successive, con la conseguenza che un'eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e non si riverbera sul giudizio che segue).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)