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Sez. 1, Sentenza n. 12593 del 23/11/1991 (Rv. 474756 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Accertamento della paternità o maternità naturale del minore infrasedicenne - Mancata previsione dell'ammissibilità dell'azione solo se ritenuta corrispondente all'interesse del figlio - Illegittimità costituzionale dell'art. 274 primo comma cod. civ. - Operatività - Giudizio di legittimità avverso il provvedimento di appello ricognitivo dell'ammissibilità dell'azione - Sopravvenienza della pronuncia di illegittimità costituzionale - Effetti - Rilevabilità, anche d'ufficio, dell'omessa valutazione in ordine alla corrispondenza dell'azione all'interesse del figlio - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474756-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione

La declaratoria di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 391 del 1990 della Corte Costituzionale) dell'art. 274, primo comma cod. civ., nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la patria potestà, per l'accertamento della paternità o maternità naturale, sia ammessa soltanto se ritenuta dal giudice corrispondente all'interesse del figlio, opera anche nei giudizi pendenti all'epoca della pubblicazione della detta sentenza e pertanto, se sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità proposto avverso il provvedimento di appello ricognitivo dell' ammissibilità dell'azione, comporta il rilievo - anche di ufficio, collocandosi l'interesse del minore nel quadro di una tutela assolutamente indisponibile - dell'omessa valutazione di siffatta corrispondenza e la cassazione di tale provvedimento con rinvio ad altro giudice del merito, per il compimento della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)