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Sez. 1, Sentenza n. 7557 del 13/08/1997 (Rv. 506726 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Accertamento della paternità naturale di minore infrasedicenne - Interesse del minore - Sussistenza - Valutazione - Necessità (Corte Cost. n. 341 del 1990) - Poteri di ufficio del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506726-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

La proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità di minore infrasedicenne deve ritenersi ammissibile, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1990 (dichiarativa della illegittimità costituzionale, "in parte qua", dell'art. 274 cod. civ.), soltanto se preceduta dall'accertamento della sussistenza del relativo interesse del minore da parte dell'autorità giudiziaria adita (accertamento che costituisce, pertanto, una condizione di ammissibilità dell'azione). Tale accertamento non può, peraltro, ritenersi subordinato alla proposizione di una richiesta, esplicitamente od implicitamente formulata in tal senso, da parte del genitore che agisca ex art. 274 cod. proc. civ., essendo del tutto evidente la esistenza, in materia, di poteri di ufficio del giudicante, attesa la natura indisponibile dell'interesse del minore, la cui tutela non può in alcun modo ritenersi subordinata all'iniziativa delle parti ed all'esercizio dei relativi poteri dispositivi (come in tutti quei casi in cui, al contrario, il legislatore abbia previsto, all'uopo, la nomina di un curatore speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)