Sez. 1, Sentenza n. 10667 del 27/10/1998 (Rv. 520127 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Disciplina ex d.P.R. n. 917 del 1986 - Redditi soggetti a tassazione separata - Trattamento delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente - Estensione anche alle indennità per la cessazione delle funzioni notarili - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
Nel sistema di tassazione separata previsto dagli artt. 16, 17 e 18 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori dipendenti e l'indennità di cessazione corrisposta ai notai, non sono oggetto di una considerazione e di una disciplina unitari, in quanto, mentre il primo forma oggetto della previsione contenuta nella lettera a) dell'art. 16, la seconda trova espressa e separata previsione ad opera della lettera e) dello stesso articolo, con la conseguenza per cui, mentre al primo si applica il regime previsto dal successivo art. 17, la seconda va soggetta al diverso regime di cui all'art. 18.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)